La Compravendita

La legge italiana vede ancora il cane come una cosa, quindi quando parliamo di compravendita riguardante un cane dobbiamo applicare le leggi che tutelano la compravendita di oggetti. Innanzitutto definiamo il concetto di compravendita: la compravendita è “ la manifestazione della volontà di due o più persone per cui il venditore promette al compratore di cedere la proprietà di un oggetto”  cioè di trasmettere qualsiasi diritto su di essa, dietro a promessa di ricevere un corrispettivo in denaro.
Il contratto di compravendita si perfeziona col consenso nel momento dell’accettazione, ma il trasferimento della cosa comprata può avvenire in modo diverso dal consenso. Si possono infatti avere diversi tipi di vendita riferendoci alla fattispecie “cane”. Le più diffuse sono la vendita reale, dove il contratto si chiude con il consenso e la con la consegna del cane e la vendita obbligatoria, quando cioè vi è stato il consenso ma non il trasferimento del cane, che avverrà in un secondo momento.
Esiste poi la vendita di cosa futura: il cucciolo non è ancora nato ma c’è già stato accordo fra le parti, quindi la proprietà effettiva si acquista alla nascita del cane e alla seguente identificazione dello stesso.
Altri tipi di vendita, sicuramente meno diffusi sono la vendita con riserva di gradimento: il contratto non è perfezionato finché il compratore non comunica il gradimento al venditore, quindi cane spedito, visto ed esaminato dal compratore e poi “approvato”, può succedere coi negozi che spesso spediscono i cani a domicilio o con cani adulti . E infine la vendita con spedizione: l’obbligazione di consegna del venditore si esaurisce con la consegna del cane al vettore, le spese di trasporto sono a carico di chi acquista e la garanzia per i vizi decorre dal giorno del ricevimento del cane.

Un riferimento specifico alla vendita di animali si trova nel Codice Civile solo quando si parla di “garanzia per i vizi”, per il resto come in tutte le compravendite ci sono degli obblighi sia da parte del venditore che da parte del compratore. L’ obbligo principale è il pagamento del prezzo convenuto, per ottenere il quale il venditore deve garantire che la cosa venduta sia esente da vizi (art. 476) cioè sia idonea all’ uso per cui è destinata e non vi siano caratteristiche che ne diminuiscano il valore.
Riuscire a trasferire questo concetto su un essere vivente non è semplice, comunque sia anche il cane va venduto “privo di vizi”. Ma quali sono i vizi che lo possono riguardare?
Innanzitutto definiamo il termine vizio: il vizio è un’imperfezione materiale della cosa tale da incidere sulla sua utilizzazione o sul suo valore, quindi il vizio in un cane è costituito da patologie, difetti e tare genetiche. Questi vizi devono essere presenti al momento della compravendita, infatti il venditore non è ritenuto responsabile di problemi verificatosi nell’ animale dopo la cessione: in questo caso il vizio non è quindi coperto da garanzia. 
Quelli che invece sono coperti da garanzia si chiamano “redibitori” e danno il diritto all’ acquirente di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita ( azione redibitoria ). Il vizio redibitorio per essere ritenuto tale dev’essere pregresso, ovvero la patologia o il difetto o anche le cause da cui derivano devono essere preesistenti al momento del contratto. Deve essere occulto, quindi al momento dell’acquisto non deve essere visibile o riconoscibile. E infine deve essere grave, ovvero influire sulla funzionalità del soggetto, quindi deve intendersi come un difetto tale che se il compratore ne fosse stato a conoscenza, non avrebbe concluso il contratto.

La garanzia per i vizi dovrebbe essere garantita dal venditore anche in assenza di contratto scritto, ma almeno che non parliamo di patologie invalidanti come la displasia, spesso questo è difficile da dimostrare perché si tratterà sempre della vostra parola contro la sua, quindi è sempre consigliabile sottoscrivere il contratto e non fidarsi della sola parola.
Per quanto riguarda la displasia va fatta una precisazione: l’ unica cosa che l’allevatore può garantire è l ‘esenzione dei riproduttori, quindi mostrare le dovute certificazioni di esenzione dei cani che fa accoppiare, ma il cucciolo può comunque nascere con questa patologia, che ha origini multifattoriali e a volte non si manifesta per alcune generazioni .Per questo motivo un allevatore che vi ha mostrato le certificazioni di esenzione può purtroppo far nascere un cane che risulterà ammalato, perciò a volte pretende che sottoscriviate una clausola in cui si precisa che, se nasce un cane displasico, a lui non verrà addebitata alcuna colpa. Mentre l’allevatore che non certifica l’esenzione dalla malattia dei cani che riproduce, ne è sicuramente responsabile.

Per ciò che concerne invece le malattie infettive, quelle letali come cimurro leptospirosi epatite e gastrointerite, esse hanno dai 10 ai 15 giorni di incubazione e se si manifestano entro questo lasso di tempo dall’ acquisto, è chiaro che il cane ne era affetto quando stava dal venditore. I negozianti e i multirazza (e gli allevatori poco seri) spesso però fanno firmare contratti in cui la garanzia è di 24-48 ore (e qui sorge il dubbio che sappiano benissimo di vendere cani non vaccinati e facilmente malati) quindi è normale che il cane manifesterà i sintomi nei giorni seguenti al suo arrivo a casa. La garanzia deve quindi sempre coprire i 15 giorni di incubazione, se non è così il contratto non va firmato. 
Nel caso vi troviate ad aver firmato questo tipo di contratto, la legge comunque è chiara: non ha alcuna validità e potete rivalervi sul venditore (Sentenza Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sentenza Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954 ).

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